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News Canone Rai nella bolletta della fornitura di energia elettrica

Scritto da admin il 01/03/2016

Per l’anno 2016 il canone RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. ordinario è stato ridotto a 100 euro dai precedenti 113,50 euro.

Il pagamento non avverrà più tramite bollettino, ma mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica nella casa di residenza anagrafica (tariffa domestica residente). L’utenza elettrica, infatti, fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente. Questa presunzione può essere superata solo con apposita dichiarazione da presentare all’Agenzia delle Entrate. Le modalità di presentazione della dichiarazione di esenzione saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione ha validità per l’anno in cui è stata presentata ed espone a responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. L’addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di domiciliazione bancaria del pagamento della stessa. L’importo annuo del canone verrà suddiviso in dieci rate mensili. Solo per il 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016. L’importo del canone, non soggetto a Iva, sarà indicato nella fattura con una distinta voce.

Il canone ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive; il canone è dovuto una sola volta all’anno per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Il canone è dovuto anche se si è titolare di un contratto per la visione di programmi tramite satellite o via cavo e anche nel caso in cui l’apparecchio televisivo venga destinato a uso diverso dalla visione della televisione, ad esempio per la visione di nastri preregistrati, o di utilizzo come terminale o come monitor per video-games. Non è dovuto, invece, il pagamento del canone per i computer che consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi televisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare. Per le case in affitto, il canone è dovuto dall’affittuario in quanto detentore dell’apparecchio. Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se possiedono un’abitazione in Italia dove sono presenti apparecchi televisivi. Non è più prevista, anche per gli abbonati speciali, la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi. In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone Rai speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece a pagarsi con le procedure standard.

Fonte: Agenzia delle Entrate, RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili i link:

Agenzia delle Entrate

RAI

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